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Trasparenza rifiuti

TARI
Cos'è
È il tributo dovuto per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Il presupposto è il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti e anche se di fatto non utilizzati, potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Ai fini dell'applicazione del tributo, ed in particolare del calcolo della componente rifiuti dello stesso, i locali e le aree sono distinti in: utenze domestiche, comprendenti le abitazioni ed i locali accessori e pertinenziali delle stesse (box, cantine, ecc.); utenze non domestiche, comprendenti tutte le altre tipologie di locali ed aree.
I locali e le aree ricompresi nelle utenze non domestiche sono inoltre classificati in diverse categorie in relazione alla destinazione d'uso sulla base di quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999.
  •  Le tariffe della TARI sono determinate con deliberazione del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, che viene predisposto dal gestore del servizio e approvato dallo stesso Consiglio comunale, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi medesimi.
Il piano finanziario, quindi, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI, mentre la delibera di approvazione delle tariffe è finalizzata a ripartire tali costi tra gli utenti e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).
  • articolazione della tariffa
    Le tariffe sono riferite all’anno solare e distinte per utenze domestiche e utenze non domestiche e, in entrambi i casi, si compongono di una quota fissa e di una quota variabile.
    Per le utenze domestiche, la quota fissa deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio, sommata a quella delle relative pertinenze, per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa. La corretta modalità di tassazione delle pertinenze dei locali adibiti a civile abitazione consiste, quindi, nel sommare la relativa superficie a quella dell’alloggio, in modo tale che essa confluisca nel calcolo della quota fissa della tariffa dovuta per ciascuna utenza domestica
    Per le utenze non domestiche, invece, sia la quota fissa sia la quota variabile devono essere moltiplicate per la superficie assoggettabile a tariffa. Ai fini della determinazione di tale superficie non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente [art. 1, comma 649, primo periodo, della legge n. 147 del 2013].La TARI è riscossa in due rate semestrali: una in acconto, l’altra a saldo
  • Dichiarazione Tari
    Al fine di consentire la corretta emissione dei bollettini di pagamento, è necessario dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione della TARI e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione del possesso, dell’occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni.
    La dichiarazione di attivazione/variazione/cessazione dell’utenza deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile assoggettabile al tributo.
    La dichiarazione di attivazione/variazione/cessazione dell’utenza deve essere redatta su apposito modello reperibile su questo sito alla sezione Modulistica e Trasparenza rifiuti(Vedi collegamento in basso a destra) o presso il comune.
SI SEGNALA CHE LA TITOLARITÀ DI UN’UTENZA TARI NON SI TRASFERISCE AUTOMATICAMENTE (es. con il cambio di residenza/domicilio o con la cessazione dell’attività commerciale)
È SEMPRE NECESSARIO TRASMETTERE LA DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DEL CONTRATTO A NOME DEL VECCHIO TITOLARE DELLA TASSA E LA DICHIARAZIONE DI ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO A NOME DEL NUOVO TITOLARE.
(es. in caso di decesso del coniuge, occorre presentare la dichiarazione di cessazione dell’utenza intestata al coniuge deceduto e la dichiarazione di attivazione dell’utenza a nome del coniuge superstite o altro erede)
 

Per approfondimenti accedere alla sottostante pagina trasparenza rifiuti.

 

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