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Trasparenza rifiuti

Avvisi e informazioni

La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune in via diretta , mediante l’emissione di avvisi di pagamento bonari riportanti l’indicazione del tributo dovuto.
Il Ravvedimento Operoso è uno strumento introdotto dall’art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662) che consente a tutti i contribuenti, in caso di omesso o insufficiente versamento di tributi entro le scadenze stabilite, di regolarizzare la propria posizione versando spontaneamente quanto dovuto.
Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
Le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all’imposta dovuta utilizzando lo stesso codice tributo.
Le tipologie di ravvedimento applicabili ex lege sono le seguenti:

  • Entro 14 giorni dall’omesso versamento: sanzione allo 0,1% per ogni giorno di ritardo più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  • Tra i 15 ed i 30 giorni dall’omesso versamento: sanzione pari all’1,5% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  • Dopo il 30° giorno di ritardo e fino al 90° giorno: sanzione fissa del 1,67% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  • Dai 91 ai 364 giorni di ritardo (ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione): sanzione pari al 3,75% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
  • Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore: sanzione pari al 4,29% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
  • Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore: sanzione pari al 5% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
Il calcolo degli interessi
Oltre alla sanzione il contribuente è tenuto a versare, per ogni giorno di ritardo, gli interessi calcolati sul tasso di interesse legale annuo. Di seguito il valore fissato dai decreti del ministero dell’Economia e delle Finanze:
  • dal 1° gennaio 2021: 0,01% (decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.310 del 15/12/2020)
  • dal 1° gennaio 2020: 0,05% (decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.293 del 14/12/2019)
  • dal 1° gennaio 2019: 0,8% (decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.291 del 15/12/2018)
  • Dal 1° gennaio 2018: 0,3 (decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2017)
  • Dal 1° gennaio 2017: 0,1% (decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/2016)

Modalità di versamento
Come stabilito dalla Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 dell’Agenzia delle Entrate, «in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta».
Ciò implica che nel Modello F24 da compilarsi per il versamento andranno utilizzati i codici per i versamenti ordinari.

In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell’avviso di pagamento, il Comune, in via diretta, procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi o da comunicarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.
 L’atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente, ovvero inviatogli a mezzo raccomandata a/r, ovvero notificatagli dal Messo notificatore, riporta gli estremi per l’eventuale impugnazione da parte del destinatario ed, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune, in via diretta ovvero a mezzo del concessionario della riscossione.
In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Comune competente procede, nei termini di legge, all’emissione di apposito avviso di accertamento esecutivo costituente anche atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti, in via diretta ovvero a mezzo di concessionario della riscossione. Nel caso in cui il Comune abbia già effettuato l'iscrizione a ruolo delle somme contenute nell'atto formale di richiesta di pagamento di cui al precedente punto  ovvero ne abbia comunque effettuato la consegna al concessionario della riscossione, l'avviso di accertamento di cui al presente comma conterrà l'irrogazione delle sanzioni e la richiesta di pagamento degli interessi. L'Ufficio Tributi ha comunque facoltà di emettere in via diretta l'avviso di accertamento esecutivo anche nei casi di mancata consegna o di mancato invio dell'atto formale di richiesta di pagamento di cui al precedente comma.

 

 

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